I nuovi obblighi pubblicitari per i siti internet delle società


Marcorai- Pubblicato il04 agosto 2009

La Camera di Commercio ha comunicato che la legge comunitaria 2008, recepita dall'art.42 della L.88/2009, ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità per le società.

In particolare le società dovranno indicare negli atti e nella corrispondenza (ad es. atti, contratti, fatture, lettere, ordinativi etc) le seguenti informazioni:
  • sede della società
  • ufficio del Registro Imprese dove trovasi iscritta e relativo numero di iscrizione
  • capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (società di capitali)
  • stato di liquidazione in seguito allo scioglimento
  • stato di unipersonalità (spa ed srl)
Le società di capitali devono pubblicare le suddette informazioni anche nei propri siti web, pena l'incorrere nella sanzione stabilita da un minimo di 206 ad un massimo di 2065 euro (art. 2630 del codice civile), a carico di ciascun amministratore.

REA e Cap. Soc. nelle e-mail?

In quelle dirette verso l'esterno secondo me sì: il Codice Civile fa riferimento a

omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma

cioè ai punti suddetti nel post.

Vedi anche il testo ufficiale Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunita` europee – Legge comunitaria 2008
(Art.42)

 

Aggiungo il link del sito della CCIAA su cui sono riportate maggiori informazioni: www.fi.camcom.it/default.asp